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Sez. 1, Sentenza n. 6824 del 10/02/1984 Ud. (dep. 20/07/1984) Rv. 165376 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165376-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*

Le circostanze attenuanti generiche costituiscono quanto in concreto il legislatore non ha potuto prevedere al fine della individuazione della pena, data l'impossibilità di concretare in una formula di stile l'immensa varietà delle vicende umane e, di conseguenza, spetta al giudice di cogliere, nella concretezza di ciascun fatto, nei motivi che lo hanno determinato, nelle circostanze che lo hanno accompagnato quegli elementi che possono suggerire il ricorrere della necessità di attenuare la pena dal legislatore comminata. (Conf mass n 158433; (Conf mass n 118394).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)