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Sez. 1, Sentenza n. 3228 del 19/11/1982 Ud. (dep. 18/04/1983) Rv. 158433 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158433-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*

Le circostanze attenuanti generiche rappresentano quanto in concreto il legislatore non ha potuto prevedere, al fine della individuazione della pena, data l'impossibilità di concretare in una formula di diritto l'immensa varietà delle vicende umane e, di conseguenza, spetta al giudice di cogliere, nella concretezza di ciascun fatto, nei motivi che lo hanno determinato, nelle circostanze che lo hanno accompagnato, con speciale riguardo ai danni effettivi, quegli elementi che possono suggerire il ricorrere della necessità di attenuare la pena dal legislatore comminata. (Conf mass n 118394).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)