Sez. 3, Sentenza n. 5063 del 03/03/2010 (Rv. 611864 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Soppressione della USL e istituzione delle AUSL con il d. lgs. n. 502 del 1992 - Esperimento di azione risarcitoria nei confronti di AUSL prima dell'entrata in vigore della legge n. 724 del 1994 - Effetti conseguenti alla sopravvenuta applicabilità della stessa l. n. 724 del 1994 e della l. n. 549 del 1995 - Estensione del contraddittorio nei confronti della Regione quale effettiva legittimata passiva - Necessità - Rilevazione in sede di legittimità della relativa omissione - Conseguenze - Rimessione della causa al giudice di primo grado.
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Nell'ipotesi in cui, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ma prima di quella della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sia stata instaurata un'azione risarcitoria nei confronti di una AUSL, quale organo di rappresentanza della gestione stralcio della precedente USL, pur potendo apparire "prima facie" sussistente la legittimazione passiva della AUSL, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 della citata legge n. 724 del 1994 e dell'art. 2, comma quattordicesimo, della successiva legge n. 549 del 1995, non potendo più gravare i debiti delle pregresse USL sulle neocostituite AUSL ed essendo state individuate nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi, era a carico di queste ultime che sarebbe dovuto continuare il giudizio. Pertanto, in mancanza dell'estensione del contraddittorio nei confronti della Regione, quale ente effettivamente legittimato dal lato passivo, non avvenuta né in primo né in secondo grado, si impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento - anche d'ufficio - delle decisioni emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)