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Sez. 3, Sentenza n. 1809 del 15/04/1989 (Rv. 462498 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO - MORTE SOPRAVVENUTA DEL DANNEGGIATO - CAUSE INDIPENDENTI DAL FATTO LESIVO OGGETTO DEL GIUDIZIO - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462498-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO - MORTE SOPRAVVENUTA DEL DANNEGGIATO - CAUSE INDIPENDENTI DAL FATTO LESIVO OGGETTO DEL GIUDIZIO - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

La liquidazione dei danni da Invalidità permanente, che pur essendo insorti al momento del sinistro si proiettano nel futuro, deve farsi normalmente mediante ricorso al criterio della capitalizzazione del reddito, essendo incerta la durata della vita fisica del danneggiato e la continuità di guadagno per tutta la ulteriore durata della vita lavorativa. Tuttavia, qualora nel corso del giudizio di liquidazione la persona danneggiata muoia per cause indipendenti dal fatto lesivo, la Determinazione dei danni futuri, che gli eredi del defunto richiedano iure successionis, va effettuata con riferimento alla durata effettiva della vita del danneggiato stesso, non a quella probabile, in quanto, essendo ormai certa la durata del pregiudizio concretamente sofferto, è possibile calcolare l'indennizzo in misura corrispondente alla reintegrazione effettivamente dovuta. (Conf 4556/80, mass n 408395; (Conf 1059/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)