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Sez. 1, Sentenza n. 13234 del 16/06/2011 (Rv. 618267 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Scopo di lucro - Nozione - Accertamento - Esame dell'atto costitutivo e dello statuto iscritti nel registro delle imprese - Necessità - Elementi di fatto esterni integranti indici di una diversa volontà dei soci - Irrilevanza - Interpretazione dell'atto costitutivo - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618267-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nella società per azioni, la verifica della sussistenza dello scopo di lucro - il quale consiste non solo nel perseguimento di un utile (cosiddetto lucro oggettivo), ma anche nella volontà di ripartirlo tra i soci (cosiddetto lucro soggettivo) - deve avvenire con esclusivo riferimento al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto iscritti nel registro delle imprese, mentre resta irrilevante l'eventuale sussistenza di elementi di fatto esterni, antecedenti o successivi alla stipula dell'atto, integranti indici di una volontà dei soci difforme da quella manifestata negli atti pubblicati, ed inammissibile, una volta avvenuta l'iscrizione, l'interpretazione dell'atto costitutivo condotta secondo il criterio della comune intenzione dei contraenti, dovendo al contrario essa basarsi su criteri obiettivi. (Nella specie, la C.S. ha ritenuto indici idonei ad escludere lo scopo di lucro le clausole statutarie di un istituto autonomo per l'edilizia popolare, costituito in forma di società per azioni e partecipato da un Comune, le quali stabilivano la non prevedibilità degli utili di bilancio e la devoluzione del patrimonio per il caso di scioglimento della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2247, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 34, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)