Sez. 2, Sentenza n. 472 del 13/02/1976 (Rv. 379126 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - DIRITTI DEI CONDOMINI - PROVVEDIMENTI LESIVI - NULLITA - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALL'AGO - TERMINE DECADENZIALE - INAPPLICABILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - DIRITTI DEI CONDOMINI - PROVVEDIMENTI LESIVI - NULLITA - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALL'AGO - TERMINE DECADENZIALE - INAPPLICABILITA.*
Il provvedimento con il quale l'amministratore del condominio di edificio, esorbitando dai suoi poteri, leda i diritti dei singoli condomini sulle cose comuni (nella specie, il diritto di transitare con veicoli sul cortile comune, per accedere alle aree di rispettiva pertinenza, previsto dal regolamento condominiale), e affetto da radicale nullita. Ne consegue che la deducibilita di tale nullita davanti all'autorita giudiziaria, con Azione di accertamento, non e soggetta al termine di decadenza di cui agli artt 1133 e 1137 terzo comma cod civ, il quale opera solo per la diversa ipotesi di provvedimento meramente annullabile per vizi formali. (V 1079/73, mass n 363552).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1133, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)