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Sez. 1, Sentenza n. 10249 del 15/02/1988 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 179482 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE PERSONALE INNANZI AL MAGISTRATO - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO INNANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA - VALORE PROBATORIO PRECLUSO O SMINUITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179482-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE PERSONALE INNANZI AL MAGISTRATO - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO INNANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA - VALORE PROBATORIO PRECLUSO O SMINUITO - ESCLUSIONE.*

La ricognizione personale davanti al magistrato, con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 360 cod.proc.pen., non è preclusa né diminuita nel suo valore probatorio da precedenti eventuali riconoscimenti innanzi agli organi di polizia, giacché la norma citata prevede che alla ricognizione formale possa essere chiamato anche chi ha avuto prima occasione di vedere le persone da riconoscere, con l'unico Obbligo di dichiarare tale eventualità. (Conf mass n 169685; (Conf mass n 168446).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)