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Sez. 2, Sentenza n. 2766 del 27/11/1984 Ud. (dep. 27/03/1985) Rv. 168446 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE PERSONALE INNANZI AL MAGISTRATO - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO INNANZI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIVIETO DI NUOVA RICOGNIZIONE FORMALE - ESCLUSIONE - VALORE DI PROVA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168446-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE PERSONALE INNANZI AL MAGISTRATO - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO INNANZI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIVIETO DI NUOVA RICOGNIZIONE FORMALE - ESCLUSIONE - VALORE DI PROVA - SUSSISTENZA.*

La ricognizione giudiziale non è preclusa né sminuita nel suo valore probatorio da precedenti riconoscimenti fotografici innanzi agli organi di polizia giudiziaria, poiché l'art. 360 cod. proc. pen. prevede esplicitamente che alla formale ricognizione possa essere chiamato anche colui che in precedenza ha avuto occasione di osservare l'immagine fotografica della persona. (Conf mass n 165738, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)