Sez. 3, Sentenza n. 8078 del 31/03/2007 (Rv. 598625 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Obbligazione dell'assicuratore - Natura - Debito di valuta - Conseguenze - Disciplina ex art. 1224 cod. civ. - Applicabilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'obbligazione dell'assicuratore costituisce debito di valuta, con conseguente applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sicché, ove si provveda all'integrale rivalutazione del credito, tale rivalutazione è idonea, quale espressione del totale danno in concreto, a coprire l'intera area dei danni subiti dal creditore per il ritardo, con la conseguenza che solo da tale data spettano sulla somma rivalutata gli interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)