diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15138 del 23/11/2000 (Rv. 542094 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Obbligazione dell'assicuratore - Natura - Debito di valuta - Conseguenze - Disciplina ex art. 1224 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2000-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542094-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione, debito che ha natura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore, quale è quello del danneggiante - assicurato, per il solo effetto di un'iniziativa di detto terzo che incide solo nel limitato senso di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione. Consegue che ove detta obbligazione pecuniaria e contrattuale resti inadempiuta senza alcuna valida giustificazione, nonostante la richiesta del danneggiato a norma dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, nasce a carico dell'assicuratore stesso un'accessoria e coordinata obbligazione risarcitoria da colpevole ritardo regolata dall'art. 1224 cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)