Sez. 3, Sentenza n. 15391 del 22/07/2005 (Rv. 584844 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Obbligazione dell'assicuratore - Natura - Debito di valuta - Conseguenze - Disciplina ex art. 1224 cod. civ. - Applicabilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'assicuratore è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato il debito d'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione, debito che ha natura pecuniaria, pur determinato, entro il limite del massimale, dall'entità dell'obbligo risarcitorio del fatto illecito compiuto dall'assicurato. Consegue che l'inadempimento o il ritardo dell'assicuratore nell'eseguire il pagamento a carico del danneggiato genera a carico dell'assicuratore stesso un'accessoria obbligazione risarcitoria di corrispondere, anche oltre il limite del massimale, gli interessi moratori e il maggior danno da svalutazione in base alla disciplina dell'art.1224 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)