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Sez. 5, Sentenza n. 4631 del 22/02/2008 (Rv. 602036 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Art. 8 del d.l. n. 693 del 1980 - Cooperative edilizie - Assegnazione di case di abitazione ai soci - Assoggettamento ad imposte fisse di registro, ipotecarie, catastali - Fondamento - Applicabilità all'acquisto di fabbricato fatiscente da ristrutturare - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602036-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie per la cooperazione, l'art. 8, quinto comma, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 891, che assoggetta ad imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali gli atti di assegnazione ai soci delle case non di nuova costruzione posti in essere dalle cooperative che non usufruiscono di contributi pubblici, non trova applicazione al caso in cui una cooperativa edilizia abbia acquistato un fabbricato fatiscente per destinarlo prima alla ristrutturazione, e poi all'assegnazione ai soci. Tale agevolazione, infatti, inquadrandosi in una disposizione volta ad equiparare il trattamento tributario delle cooperative non sovvenzionate a quello delle cooperative a contributo erariale non è applicabile ai casi da essa non espressamente previsti, non giustificandosi un'interpretazione estensiva neppure sulla base dell'art. 149 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 e dell'art. 70 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in quanto i benefici fiscali previsti da tali disposizioni riguardano esclusivamente interventi volti a favorire l'incremento del patrimonio abitativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/10/1980 num. 693 art. 8, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 70, Legge 22/12/1980 num. 891 CORTE COST., Regio Decr. Legge 28/04/1932 num. 1165 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)