Sez. 5, Sentenza n. 2057 del 13/02/2002 (Rv. 552226 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni per la cessione di fabbricati non di lusso - Cessione di beni futuri - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Le norme tributarie agevolative, dato il loro carattere derogatorio sono in via di principio inapplicabili a casi diversi da quelli previsti; pertanto, l'art. 8 D.L. n. 693 del 1980, che prevede l'aliquota agevolata del 2 per cento per la cessione di fabbricati e porzioni di fabbricati "non di lusso", in quanto presuppone la presenza fisica del bene, non è applicabile alla cessione di beni futuri (nella specie, cessione in permuta di porzioni di edifici da costruire).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/10/1980 num. 693 art. 8 com. 1, Legge 22/12/1980 num. 891 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)