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Sez. 1, Sentenza n. 522 del 21/01/1999 (Rv. 522470 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamento con denaro di un terzo - Adempimento del terzo - Configurabilità - Revocabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522470-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In presenza di un'azione revocatoria esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall. e qualora possa configurarsi un'ipotesi di adempimento del terzo, di cui all'art. 1180 cod. civ., nonostante la materiale consegna del dovuto ad opera dell'originario debitore, la revocabilità di tale adempimento è possibile esclusivamente nel caso in cui si dimostri che il creditore sia effettivamente consapevole che l'adempimento non proviene dal debitore, quale unico soggetto con cui si è instaurato il rapporto costituente parte dell'obbligazione, bensì dal terzo, poi dichiarato fallito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)