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Sez. 1, Sentenza n. 9560 del 12/09/1991 (Rv. 473827 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo gratuito | Pagamento effettuato dalla parte poi fallita del debito di un terzo - Rapporti tra "solvens" ed "accipiens" - Natura dell'atto - Gratuità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473827-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo gratuito

Agli effetti dell'art. 64 legge fallimentare, il carattere gratuito di un atto va valutato con riferimento ai rapporti esistenti tra i soggetti dell'atto. Pertanto, non può qualificarsi gratuito, nei rapporti tra "solvens" ed "accipiens", il pagamento effettuato dalla parte, poi fallita, del debito di un terzo, concernente il prezzo di un bene acquistato da quest'ultimo, atteso che tale pagamento si risolve nell'adempimento di un'obbligazione derivante da causa onerosa e può surrogare il "solvens" nei diritti relativi alla posizione creditoria del venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1201, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)