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Sez. 1, Sentenza n. 15348 del 01/12/2000 (Rv. 542323 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamenti eseguiti a fronte di mutui fondiari - Azione revocatoria - Esperibilità - Esclusione ex art. 67 u.c. legge fall. - Eccezione avente ad oggetto l'esenzione del pagamento "de quo" dall'azione revocatoria - Proposizione con la comparsa conclusionale in appello - Tardività - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542323-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare, l'eccezione con la quale si contesti (ex art. 67 ultimo comma legge fall.) l'assoggettabilità a revoca di un pagamento eseguito a fronte di un mutuo fondiario non può dirsi tardiva, benché proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale d'appello, poiché la relativa deduzione costituisce una mera difesa che non propone fatti o titoli diversi da quelli addotti dalla controparte, ed aventi un'autonoma capacità modificativa, impeditiva o estintiva del rapporto dal quale trae origine la pretesa avversa, ma si limita a segnalare al giudice elementi già acquisiti al processo (prospettandone la rilevanza "sub specie iuris"), sui quali sarebbe persino consentito l'esame d'ufficio, attenendo essi alla stessa fonte del diritto azionato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)