Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 26/05/2006 (Rv. 589496 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Normativa regionale successiva alla legge statale sulle autonomie locali - Comune siciliano - Autorizzazione al sindaco da parte della Giunta - Difetto di presupposto processuale per la regolare costituzione del rapporto - Insussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'art. 1 della legge reg. siciliana n. 48 del 1991 recepisce senza alcuna modifica gli artt. 35 e 36 della legge statale n. 142 del 1990, mentre le successive leggi regionali n. 7 del 1992 e n. 26 del 1993 nulla hanno disposto in materia di rappresentanza dell'ente e di autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, sicché essendo state trasfuse le citate disposizioni della legge statale n. 142 del 1990, negli artt. 48, Comma secondo, e 50, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u. enti locali), secondo il quale, nel nuovo quadro normativo delle autonomie locali, l'autorizzazione da parte della giunta non costituisce più atto necessario ai fini della proposizione dell'azione o della resistenza alle stesse, anche la rappresentanza dei comuni e delle province siciliane in giudizio non richiede la preventiva autorizzazione della giunta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36, Legge 18/08/2000 num. 267 art. 6, Legge Reg. Sicilia 11/12/1991 num. 48 art. 1, Legge Reg. Sicilia 26/08/1992 num. 7 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)