Sez. 1, Sentenza n. 4849 del 01/03/2007 (Rv. 596469 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE | Determinatezza dell'ogetto - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità insede di legitimità - Limiti - Motivazione sul punto priva di contenuto - Fatispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE
L'accertamento della determinatezza dell'oggetto del negozio è affidata al giudice di merito, la cui valutazione sul punto è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione offerta sia priva di contenuto (nella specie, è stata accolta la censura mossa alla pronuncia di merito che aveva ritenuto che una delibera dell'assemblea dei soci di una cooperativa, chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, nella sua astrattezza ed indeterminatezza non potesse costituire il fondamento della pretesa di credito nei confronti del socio, relativo al contributo integrativo della quota sociale, non risultando individuata né individuabile l'entità della prestazione)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)