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Sez. 2, Sentenza n. 1165 del 03/02/2000 (Rv. 533396 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE | Trasferimenti immobiliari - Determinabilità dell'oggetto in base a elementi contenuti nell'atto - Necessità - Relativo accettamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533396-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE

Per la validità di una compravendita immobiliare è necessario che l'oggetto sia determinato, ovvero determinabile in base ad elementi contenuti nel relativo atto scritto (pertanto documentali e non estrinseci all'atto), dovendosi ravvisare il requisito della determinatezza o della determinabilità nella inequivocabile identificazione dell'immobile compravenduto per il tramite dell'indicazione dei confini o di altri dati oggettivi incontrovertibilmente conducenti al fine e idonei a non lasciare margini di dubbio sull'identità del suddetto immobile; il relativo accertamento integra la risultante di un apprezzamento di fatto, come tale rimesso al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)