Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 23/03/2011 Ud. (dep. 28/04/2011) Rv. 250148 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Normativa in materia di conglomerato cementizio armato - Reato di omessa denuncia - Mancata istituzione dello "sportello unico" - Irrilevanza.
EDILIZIA - IN GENERE
La mancata istituzione dello "sportello unico", cui il costruttore ha l'obbligo di denunciare preventivamente l'esecuzione di opere in cemento armato, non esclude la configurabilità del reato di omessa denuncia, previsto dall'art. 72 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (In motivazione la Corte ha precisato che il costruttore, in tal caso, deve provvedere al deposito della denuncia, e relativi allegati, presso il competente ufficio tecnico regionale).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 65, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)