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Sez. U, Sentenza n. 96 del 07/03/2001 (Rv. 544482 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Azienda municipalizzata - Autonomia e distinzione della relativa organizzazione rispetto a quella del Comune - Utilizzazione di tipici strumenti imprenditoriali - Contratti - Revisione dei prezzi di appalto - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2001-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544482-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE

Anche prima del nuovo ordinamento delle autonomie locali, le aziende municipalizzate costituivano una struttura dotata di una propria autonomia organizzativa distinta da quella pubblicistica del Comune, che svolgevano la loro attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali da esse equiparati agli enti pubblici economici. Ne deriva che va affermata la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla revisione dei prezzi di appalto, che resta disciplinata dall'art. 1664 cod. civ. e non dalla normativa dettata per gli appalti di opere pubbliche (fattispecie relativa alle aziende municipalizzate esercenti servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 CORTE COST., DPR 04/10/1986 num. 902

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)