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Sez. 3, Sentenza n. 42452 del 07/05/2015 Cc. (dep. 22/10/2015) Rv. 265500 - 01

SENTENZA - REQUISITI - DISPOSITIVO | Termine per il deposito della motivazione - Indicazione nel dispositivo letto in udienza - Necessità - Indicazione nel dispositivo riprodotto in calce alla motivazione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265500-01

SENTENZA - REQUISITI - DISPOSITIVO

L'indicazione del termine per il deposito della motivazione, rilevante al fine della determinazione della decorrenza del termine per impugnare, deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che sia riportata anche nel testo della sentenza dopo la redazione della motivazione, né la sua omissione in questa sede determina la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. F

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)