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Sez. 1, Sentenza n. 9620 del 11/06/1998 Ud. (dep. 04/09/1998) Rv. 211277 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - DISPOSITIVO | Dispositivo in calce alla sentenza - Mancata riproduzione, in esso, dell'indicazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione contenuta nel dispositivo letto in udienza - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211277-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - DISPOSITIVO

La mancata riproduzione, nel testo della sentenza depositata, dell'indicazione del termine di novanta giorni fissato per il deposito della motivazione, contenuta, invece, nel dispositivo letto in udienza, non produce alcuna nullità della sentenza, perché l'art. 546, lett. f)-, cod. proc. pen., nell'indicare il dispositivo come parte necessaria della sentenza, si riferisce alla pronuncia di assoluzione o di condanna che, una volta divenuta definitiva la decisione, è il punto di partenza per la successiva fase di esecuzione. Ed invero, l'indicazione del termine per il deposito della motivazione, prevista dall'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma ha una rilevanza limitata alla determinazione e alla decorrenza del termine per proporre impugnazione, mentre è del tutto irrilevante ai fini delle successive fasi di giudizio o dell'esecuzione penale. Pertanto è sufficiente che tale indicazione sia contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che essa sia riportata anche nel testo depositato in cancelleria dopo la redazione della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. F, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 1 lett. F

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)