diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 40282 del 06/06/2013 Ud. (dep. 27/09/2013) Rv. 257818 - 01

SENTENZA - REQUISITI - DISPOSITIVO | Termine per il deposito della motivazione - Indicazione nel dispositivo letto in udienza - Necessità - Indicazione nel dispositivo riprodotto in calce alla motivazione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257818-01

SENTENZA - REQUISITI - DISPOSITIVO

L'indicazione del termine per il deposito della motivazione, siccome rileva al limitato fine della determinazione della decorrenza del termine per proporre impugnazione, deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che sia riportata anche nel testo depositato in cancelleria dopo la redazione della motivazione, né la sua omissione in questa sede determina la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. F

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)