Sez. 1, Sentenza n. 291 del 12/01/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212868 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Applicazione della continuazione - Pluralità di provvedimenti adottati da giudici diversi - Competenza del giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento - Nozione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
In tema di applicazione della continuazione nella fase esecutiva, il giudice competente va individuato con riferimento al provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, ancorché detto provvedimento non sia coinvolto dal procedimento di esecuzione in corso e pertanto, anche quando si tratti di sentenza non ricompresa tra quelle per le quali si invoca la disciplina della continuazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)