Sez. 1, Sentenza n. 13869 del 24/09/2002 (Rv. 557539 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice delle acque - Criteri - Criterio dell'oggetto della controversia desumibile dalla domanda e dalle eccezioni del convenuto - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE
In tema di riparto di competenza tra giudice ordinario e tribunale regionale della acque pubbliche, deve ritenersi legittima l'adozione del criterio dell'oggetto della controversia sì come desumibile non solo dalla domanda attorea, ma anche dalle eccezioni sollevate dal convenuto, con la conseguenza che devono ritenersi appartenenti alla competenza del giudice specializzato tutte le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque e, tra esse, in particolare, quella sorta (come nella specie) tra un utente privato ed un consorzio concessionario di acque pubbliche la cui decisione involga, come premessa necessaria ed indispensabile, questioni di carattere tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle acque pubbliche ed al modo di utilizzazione dell'utenza, trattandosi, appunto, di questioni che incidono sul relativo regime. Ne consegue, ancora, che la controversia (quale quella di specie) avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti dal privato per l'illecita utilizzazione e distribuzione delle acque in violazione delle norme del regolamento riguarda, ancora, le modalità di erogazione delle acque pubbliche e, investendo pubblici interessi connessi con il regime delle predette acque, rientra nella competenza del giudice specializzato.
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)