Sez. L, Sentenza n. 6761 del 01/07/1999 (Rv. 528169 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Addetti alla ricezione di scommesse nelle sale corse - Natura giuridica dei loro rapporti di lavoro - Giudizio di merito - Valorizzazione di elementi indicativi della subordinazione - Estremi - Facoltà dei lavoratori di accettare o meno i turni proposti e di ricercare sostituti - Incompatibilità con la subordinazione - Esclusione - Condizioni - Rapporti di lavoro con più agenzie ippiche - Violazione degli obblighi di fedeltà - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di corrispondere i contributi di malattia all'INPS.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
In materia di qualificazione giuridica del rapporto di lavoro di personale addetto alla ricezione di scommesse in sala corse, non sono ravvisabili contraddizioni o vizi giuridici nella motivazione con cui il giudice di merito, accertata una serie di elementi indicativi di un vincolo di subordinazione (localizzazione e natura delle prestazioni; presenza di vigilanza e controllo per quanto necessario; turni e orari di lavoro; struttura e disciplina dei compensi), ritenga la natura subordinata del rapporto (il cui accertamento nella specie era rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo del pagamento all'INPS dei contributi di malattia) non solo riguardo ai lavoratori a tempo pieno e a quelli stabilmente occupati a tempo parziale, ma anche rispetto a quelli cui era riconosciuta la facoltà ogni volta di accettare o meno il turno predisposto e, in caso di impossibilità sopravvenuta, di avvertire il datore di lavoro o di attivarsi per cercare un sostituto nell'ambito del gruppo dei lavoratori a disposizione, in quanto non viene meno, in quest'ultimo caso, la personalità della prestazione - essendo la retribuzione corrisposta all'effettivo erogatore della prestazione lavorativa - e comunque è richiamabile l'ipotesi del lavoro a tempo parziale ad orario flessibile (sempreché non si opti, come alternativamente considerato dal giudice di merito, per la sussistenza di una pluralità di rapporti di brevissima durata). D'altra parte, data la natura delle mansioni, non può ritenersi che l'eventuale instaurazione contemporanea, in orari compatibili, di più rapporti di lavoro a tempo parziale presso diverse agenzie ippiche comporterebbe la violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., DPR 22/07/1986 num. 1006
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)