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Sez. L, Sentenza n. 7340 del 07/08/1997 (Rv. 506556 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI | Lavoratori autonomi addetti ai totalizzatori delle agenzie ippiche - Iscrizioni all'E.N.P.A.L.S. ex d.P.R. 1006 del 1986 - Reviviscenza del sistema previdenziale di cui al D.L.C.P.S. 708 del 1947 - Esclusione - Contributi di malattia relativi all'assistenza sanitaria - Obbligo di corresponsione all'I.N.P.S. da parte delle agenzie - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506556-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI

L'iscrizione obbligatoria all'ENPALS introdotta dal d.P.R. n. 1006 del 1986 per i lavoratori autonomi addetti ai totalizzatori delle agenzie ippiche non comporta l'integrale reviviscenza del sistema assicurativo delineato dal D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, atteso che già prima del citato d.P.R. n. 1006 del 1986 erano state soppresse tutte le gestioni che erogavano l'assistenza sanitaria presso Casse ed enti con attribuzioni delle relative funzioni alle USL a norma della legge n. 833 del 1978, onde l'iscrizione all'E.N.P.A.L.S. disposta dal suddetto d.P.R. non può che attenere esclusivamente alle residue funzioni previdenziali dell'ente. Ne consegue che i contributi di malattia da versare all'INPS ai fini dell'assistenza sanitaria sono, a norma dell'art. 63 legge n. 833 del 1978, ad esclusivo carico dei suddetti lavoratori autonomi e non a carico delle agenzie ippiche, in quanto, tenuto conto dei mutamenti legislativi intervenuti, l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.L.S. non può comportare l'applicazione di quella parte del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 che poneva a carico del committente la contribuzione per l'assistenza sanitaria dei prestatori d'opera non subordinata.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., DPR 22/07/1986 num. 1006

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)