Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23593 del 21/11/2016 (Rv. 641751 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Definizione delle liti pendenti ex art. 39 del d.l. n. 98 del 2011 - Errore scusabile - Invocabilità - Limiti - Errore di calcolo - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di definizione della lite pendente ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, ove l'istanza del contribuente sia rigettata per insufficiente versamento dell’importo dovuto per effetto del condono, la scusabilità dell'errore è invocabile solo in relazione all'oggettiva difficoltà della conoscenza o interpretazione di una norma, non rilevando, invece, una mera complessità dei calcoli imposti dalla disciplina.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)