Sez. 3 - , Sentenza n. 39677 del 06/04/2018 Ud. (dep. 04/09/2018) Rv. 275437 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Manufatto autorizzato per esigenze stagionali - Scadenza del termine previsto dall'autorizzazione - Mancata rimozione - Reato edilizio e paesaggistico - Configurabilità - Legge regionale della Puglia - Rilievo - Presupposti.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Integra il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la mancata rimozione di un manufatto installato per soddisfare esigenze stagionali alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione alla sua edificazione.(In motivazione, la Corte ha affermato che non può giungersi a conclusioni diverse sulla sussistenza del reato in base alle previsioni della legge della Regione Puglia 2 ottobre 2008, n. 24, secondo cui tutte le strutture funzionali all'attività balneare possono essere mantenute per l'intero anno, in quanto detta legge prevede che le opere, oltre ad essere di facile amovibilità, debbano essere oggetto del preventivo nulla - osta dell'autorità competente alla tutela del vincolo; conf. Cass. n. 30188/2017, non massimata).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Puglia 02/10/2008 num. 24, Legge Reg. Puglia 23/06/2006 num. 17 art. 11 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)