Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 10/05/2012 (Rv. 622480 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Valutazione dell'eccessività dell'ammontare - Natura oggettiva - Criteri - Situazione economica del debitore ed incidenza della penale sul suo patrimonio - Irrilevanza - Squilibrio tra le posizioni delle parti - Rilevanza - Interesse del creditore e difficoltà del debitore - Nozioni - Contenuto.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
In tema di clausola penale, il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività, a norma dell'art. 1384 cod. civ., ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (ove, ad esempio, venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità), senza che occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l'ammontare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1174, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)