Sez. 3, Sentenza n. 25751 del 15/11/2013 (Rv. 628627 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Art. 342 cod. proc. civ. - Testo anteriore al d.l. n. 83 del 2012 - Mancata riproduzione delle conclusioni relative a uno specifico motivo di gravame - Difetto dell'impugnazione o nullità di essa - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Il testo dell'art. 342 cod. proc. civ. anteriore a quello risultate dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel disporre che la citazione di appello debba rispettare il requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte dall'art. 163 del medesimo codice, deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità assorbe i contenuti di cui ai numeri 3) e 4) del terzo comma del citato art. 163, con la conseguenza che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)