Sez. L, Sentenza n. 7585 del 15/05/2003 (Rv. 563134 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE | Interpretazione - Criteri - Mancata riproduzione delle conclusioni relative a uno specifico motivo di gravame - Difetto dell'impugnazione o nullità di essa - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE
L'atto introduttivo del giudizio, anche nel processo del lavoro, deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione; ne consegue che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto di impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo. (Nella specie la sentenza cassata aveva omesso di prendere in esame una richiesta subordinata, perché l'appellante aveva genericamente concluso domandando la riforma della sentenza e il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, sebbene dall'atto risultasse, dopo l'indicazione anche di questo motivo subordinato, l'invito al Collegio a considerare tutti quelli indicati come motivi specifici di impugnazione)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)