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Sez. L, Sentenza n. 407 del 22/01/1986 (Rv. 444021 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - MANCATA RIPRODUZIONE NELLA PARTE DELL'ATTO A CIÒ DESTINATA DELLE CONCLUSIONI RELATIVE AD UNO SPECIFICO MOTIVO DI GRAVAME - DIFETTO DELL'IMPUGNAZIONE O NULLITÀ DI ESSA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444021-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - MANCATA RIPRODUZIONE NELLA PARTE DELL'ATTO A CIÒ DESTINATA DELLE CONCLUSIONI RELATIVE AD UNO SPECIFICO MOTIVO DI GRAVAME - DIFETTO DELL'IMPUGNAZIONE O NULLITÀ DI ESSA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'atto introduttivo del giudizio, anche nel processo del lavoro, deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione (artt. 163, 164, 342, 414 e 434 cod. proc. civ.); ne consegue che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto d'appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto d'impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo. (V 526/85, mass n 438728; (V 5537/84, mass n 437201; (V 426/83, mass n 425227; (V 2242/82, mass n 420110).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)