Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 18/03/2005 (Rv. 580839 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto del mediatore - Sussistenza - Condizioni - Nesso di causalità tra l'attività svolta e la conclusione dell'affare - Sufficienza - Concorso di più mediatori - Diritto alla divisione della provvigione - Presupposti - Fattispecie.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
La mediazione va tenuta distinta dal conferimento di un mandato poichè, nell'incarico alla mediazione, perchè sorga il diritto alla provvigione è necessario verificare, giusta disposto dell'art. 1755 cod. civ., se "l'affare si è concluso", bastando a tal fine che la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera svolta, ancorchè quest'ultima consista nella semplice attività di reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, sempre che l'attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti. Ne consegue che anche nel caso di mediazione negoziale atipica (cd. mediazione unilaterale), se dopo la scadenza dell'incarico il mediatore reperisce l'altro contraente, una volta che l'affare si concluda, egli avrà diritto alla provvigione. Per contro non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Qualora detta assoluta autonomia della seconda attività di mediazione non sussista e l'affare sia concluso per l'intervento di più mediatori, (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi) a norma dell'art. 1758 cod.civ. ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione. (Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato efficacia causale all'attività di mediazione del primo mediatore, poichè solo il secondo aveva appianato difficoltà e divergenze, senza valutare se l'attività svolta dal primo mediatore, che pure aveva messo in relazione le parti attraverso una proposta giunta fuori del termine contrattuale, era stata presupposto dell'ulteriore attività svolta dal secondo mediatore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1758
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)