Sez. 3, Sentenza n. 1621 del 28/05/1968 (Rv. 333396 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA PER VALORE - INCOMPETENZA PER MATERIA AFFERMATA DAL GIUDICE, DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATORIO DI COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA PER VALORE - INCOMPETENZA PER MATERIA AFFERMATA DAL GIUDICE, DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATORIO DI COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
La dichiarazione di incompetenza per valore presuppone ed implica la risoluzione in senso negativo, da parte dello stesso giudice, della questione, rilevabile d'ufficio e sottratta alla disponibilita delle parti, relativa alla propria Competenza esclusiva per materia, che e determinata dall'oggetto della lite, indipendentemente dal valore di questa. Pertanto, il secondo giudice, col rilevare che la Competenza spettava, invece, funzionalmente al primo, pone in essere sostanzialmente quel conflitto negativo di Competenza per materia, previsto dall'art. 45 cod.proc.civ., e che giustifica la richiesta, d'ufficio, del regolamento di Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)