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Sez. 3, Sentenza n. 2599 del 02/09/1971 (Rv. 353704 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - PRONUNZIA DI INCOMPETENZA PER VALORE, DA PARTE DEL GIUDICE ADITO PER PRIMO, IMPLICANTE L'AFFERMAZIONE DELLA PROPRIA INCOMPETENZA FUNZIONALE - CONTRARIA AFFERMAZIONE DEL SECONDO GIUDICE - CONFLITTO NEGATIVO-SUSSISTENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353704-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - PRONUNZIA DI INCOMPETENZA PER VALORE, DA PARTE DEL GIUDICE ADITO PER PRIMO, IMPLICANTE L'AFFERMAZIONE DELLA PROPRIA INCOMPETENZA FUNZIONALE - CONTRARIA AFFERMAZIONE DEL SECONDO GIUDICE - CONFLITTO NEGATIVO-SUSSISTENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*

Qualora la pronunzia di incompetenza per valore, emessa dal giudice adito per primo, implichi la risoluzione, in senso negativo, della questione relativa alla propria Competenza funzionale, il secondo giudice il quale ritenga che la Competenza spetti funzionalmente al primo giudice, pone in essere un conflitto negativo di Competenza che giustifica, ai sensi dell'art 45 cod proc civ, il regolamento di ufficio. (applicazione in tema di domanda di risarcimento per responsabilita aggravata ex art 96 cod proc civ). (V 3769'69, mass n 344050' 3675'69, mass n 343915' 1729'69, mass n (340747' 1621'68, mass n 333396).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)