Sez. L, Sentenza n. 5795 del 22/11/1985 (Rv. 442975 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - IN GENERE - INFORTUNI PLURIMI - COSTITUZIONE DI UN'UNICA RENDITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - IN GENERE - INFORTUNI PLURIMI - COSTITUZIONE DI UN'UNICA RENDITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nell'ipotesi di infortuni plurimi di cui all'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per il nuovo infortunio che colpisca il titolare di una rendita erogata a norma del titolo primo del T.U. (infortuni nell'industria) è espressamente prevista la Costituzione di un'unica rendita, in base alla retribuzione che è servita per la Determinazione della precedente rendita, salvo che questa sia inferiore alla retribuzione vigente al momento del secondo infortunio. Soltanto in caso di revisione o di liquidazione per aggravamento la misura della rendita d'inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento (art.83, ult. Comma, del d.P.R. citato).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)