diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13141 del 28/05/2010 (Rv. 613267 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dirigente dell'ufficio tributi di un comune - Legittimazione nel processo tributario - Disciplina anteriore all'art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 44 del 2005 - Espressa previsione dello statuto o del regolamento - Necessità.
Stato
decisa il 2010-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613267-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il potere del dirigente dell'ufficio tributi di rappresentare il comune nelle controversie tributarie, ancor prima di essere previsto dall'art. 3-bis, comma 1, del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 2005, n. 88, è stato riconosciuto dal nuovo sistema istituzionale degli enti locali, purché espressamente attribuito dallo statuto comunale (o dal regolamento, cui lo statuto rinvii), potendo in tal caso il dirigente costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro e, se abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 3 bis, Legge 31/05/2005 num. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)