Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18113 del 15/09/2015 (Rv. 636474 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Opposizione al decreto ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 - Termine per la notifica al resistente del ricorso - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione di cui all'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 dà luogo ad un procedimento camerale, sicché il termine assegnato per la notificazione del ricorso non ha carattere perentorio e, laddove quest'ultima risulti omessa o inesistente, il giudice, in difetto di spontanea costituzione del resistente all'udienza fissata nel decreto (che ha valore sanante in applicazione analogica degli artt. 164 e 291 c.p.c.), deve fissare un nuovo termine per la notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)