Sez. U, Sentenza n. 5934 del 29/11/1985 (Rv. 443098 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE - DOMANDA DEL MUTILATO O INVALIDO CIVILE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE O ASSEGNO MENSILE EX LEGGE N. 118 DEL 1971 - DISCONOSCIMENTO DELLE PRESCRITTE CONDIZIONI DI MINORAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE SANITARIA PROVINCIALE E REGIONALE - CONSEGUENTI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA - MANCATA DECISIONE DI DETTA COMMISSIONE REGIONALE NEL TERMINE EX ART. 6 DEL D.P.R. N. 1199 DEL 1971 - EQUIPARAZIONE ALLA DECISIONE NEGATIVA - AMMISSIBILITÀ.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE - DOMANDA DEL MUTILATO O INVALIDO CIVILE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE O ASSEGNO MENSILE EX LEGGE N. 118 DEL 1971 - DISCONOSCIMENTO DELLE PRESCRITTE CONDIZIONI DI MINORAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE SANITARIA PROVINCIALE E REGIONALE - CONSEGUENTI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA - MANCATA DECISIONE DI DETTA COMMISSIONE REGIONALE NEL TERMINE EX ART. 6 DEL D.P.R. N. 1199 DEL 1971 - EQUIPARAZIONE ALLA DECISIONE NEGATIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alla domanda proposta dal mutilato od invalido civile per conseguire la pensione o l'assegno mensile contemplati dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 - la quale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro in quanto si ricollega a posizioni di diritto soggettivo rientranti nell'ambito dell'assistenza obbligatoria - l'esaurimento del procedimento amministrativo, davanti alla commissione sanitaria provinciale ed alla commissione sanitaria regionale, con il disconoscimento delle condizioni di minorazione prescritte per le suddette provvidenze, determina la procedibilità della domanda medesima, secondo i criteri fissati dall'art. 443 cod. proc. civ. (restando impraticabile, dato l'esito negativo sulle condizioni di minorazione, il successivo procedimento amministrativo, davanti al comitato provinciale di beneficenza ed assistenza e poi davanti al ministro dell'interno, per il riscontro dei concorrenti requisiti attinenti alle condizioni economiche dell'istante). Al fine indicato, peraltro, alla decisione negativa della predetta commissione regionale, sul ricorso avverso quella della commissione provinciale, deve equipararsi la mancata decisione della medesima commissione regionale nel termine previsto dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, atteso che l'istituto del "silenzio-rigetto", introdotto da questa norma, trova applicazione anche con riferimento all'indicato ricorso alla commissione regionale che ha natura di ricorso gerarchico improprio e non di ricorso cosiddetto "atipico non impugnatorio". (V 5729/81, mass n 416424).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 6, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 8, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 9, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 11, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 22, DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 1, DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)