Sez. L, Sentenza n. 7078 del 27/08/1987 (Rv. 455244 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'AZIENDA EX ART. 413, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - NOZIONE - ESISTENZA NELL'ABITAZIONE DEL LAVORATORE DI OGGETTI O BENI INERENTI ALLA SUA ATTIVITÀ LAVORATIVA - DIPENDENZA DELL'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'AZIENDA EX ART. 413, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - NOZIONE - ESISTENZA NELL'ABITAZIONE DEL LAVORATORE DI OGGETTI O BENI INERENTI ALLA SUA ATTIVITÀ LAVORATIVA - DIPENDENZA DELL'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., ai fini della Determinazione della Competenza territoriale del giudice nelle controversie di lavoro, l'abitazione del lavoratore (nella specie, propagandista di prodotti medicinali) non può costituire una dipendenza dell'azienda per il solo fatto che in essa vi siano oggetti o beni inerenti alla sua attività lavorativa, esigendosi invece un quid pluris che può essere, anche alternativamente, ravvisato: a) in un'autonomia tecnico-economica e strutturale dei detti beni (come nel caso del deposito di cose da destinare al commercio); b) nell'Esercizio in ordine ad essa di poteri di direttiva e controllo del datore di lavoro che vanno oltre le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; C) nella circostanza che all'abitazione del lavoratore fanno riferimento rapporti giuridici, con soggetti esterni all'azienda, a quest'ultima imputabili in via definitiva. (V 4460/86, mass n 447216; (V 6237/85, mass n 443363; (V 2191/79, mass n 398542).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)