Sez. 2, Sentenza n. 35 del 13/01/1962 (Rv. 250060 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MODIFICA DELLA CAUSA PETENDI - MUTATIO LIBELLI - CONDIZIONI - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DELL'ACQUISTO DERIVATIVO DELLA PROPRIETA - DEDUZIONE, IN SEDE DI GRAVAME DELLA USUCAPIONE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MODIFICA DELLA CAUSA PETENDI - MUTATIO LIBELLI - CONDIZIONI - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DELL'ACQUISTO DERIVATIVO DELLA PROPRIETA - DEDUZIONE, IN SEDE DI GRAVAME DELLA USUCAPIONE - AMMISSIBILITA.*
Si ha domanda nuova, come tale improponibile in appello, a norma dell'art 345 cod proc civ, quando si faccia valere una pretesa non riconducibile alla domanda originaria per avere essa suoi propri presupposti, sia, cioe, detta pretesa, tale da modificare interamente i termini della controversia attraverso l'introduzione nel processo di altre ragioni d'indagine su elementi diversi, con la conseguenza di una trasformazione obiettiva della natura e del fondamento della domanda proposta in primo grado. Pertanto, non ogni solo mutamento della 'causa petendì determina il mutamento della domanda, tale da renderla improponibile del giudizio d'appellò questo effetto puo essere, invece, riconosciuto soltanto a quel mutamento della causa petendì che importi un mutamento della situazione giuridica che si afferma e si persegue nel processo. In particolare, per quanto riguarda la proprieta o la comproprieta, le quali possono derivare da diversi dati costitutivi, la situazione giuridica che ad esse si riferisce non muta qualora al titolo derivativo invocato nel giudizio di primo grado si aggiunga nel giudizio di appello anche un titolo originario quale l'usucapionè in tale ipotesi non muta ma viene soltanto rafforzata, in secondo grado, la pretesa fatta valere nel giudizio di primo grado, poiche si invoca altro fatto costitutivo del diritto di proprieta o di comproprieta posto a fondamento della domandà soprattutto, non puo ravvisarsi mutamento quando, come nella specie, tale cumulo trovi la sua ragione d'essere dalle esigenze determinate in appello dallo svolgersi e dall'imprevista conclusione del processo in primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)