Sez. 1, Sentenza n. 5772 del 20/11/1998 Cc. (dep. 08/02/1999) Rv. 212445 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Sentenza di appello che abbia unificato i reati per cui sia intervenuta condanna di primo grado - Integra modificazione sostanziale della prima sentenza - Conseguenze in tema di individuazione del giudice dell'esecuzione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Ai fini dell'individuazione del giudice competente per l'esecuzione, la sentenza di appello che riformi la sentenza di primo grado, unificando i reati sotto il vincolo della continuazione e conseguentemente riducendo la pena inflitta, integra una modificazione di carattere strutturale e inerente al reato, onde non può ritenersi semplice modificazione della pena che, a norma del secondo comma dell'art. 665 cod. proc. pen., mantiene la competenza dell'esecuzione in capo al giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)