Sez. L, Sentenza n. 623 del 26/01/1984 (Rv. 432881 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO PER BENEFICI COMBATTENTISTICI - TRATTAMENTO GLOBALE SPETTANTE AL DIPENDENTE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO PER BENEFICI COMBATTENTISTICI - TRATTAMENTO GLOBALE SPETTANTE AL DIPENDENTE - LIMITI.*
In tema di aumenti periodici di stipendio per benefici combattentistici, secondo la previsione degli artt. 1 della legge 24 maggio 1970 n. 336 e 3 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, qualora il dipendente accetti e percepisca, a conclusione del rapporto ed in aggiunta agli scatti convenzionali già maturati nel limite massimo fissato dalla contrattazione collettiva, lo scatto aggiuntivo nella misura prevista per i dipendenti civili dello stato (2, 50%), deve escludersi che il dipendente medesimo possa pretendere anche lo scatto anticipato nella misura contrattuale, restando a questo fine irrilevante - a fronte dell'unicità del beneficio (concedibile una sola volta) - che per il conseguimento di tale scatto anticipato abbia fatto in precedenza istanza, quando non erano ancora esauriti gli scatti convenzionali, e che abbia dichiarato di non rinunciare alla relativa pretesa in Sede di accettazione dello scatto aggiuntivo nella misura del 2, 50%. (V 5097/79, mass n 401742).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)