Sez. L, Sentenza n. 12096 del 28/10/1999 (Rv. 530809 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI | Biennio aggiuntivo ai fini degli scatti di anzianità - Superamento del numero massimo di scatti previsti dai singoli ordinamenti - Condizioni - Richiesta del beneficio successivamente al raggiungimento del limite - Necessità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI
In materia di benefici combattentistici, e specificamente riguardo al computo di due anni aggiuntivi ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, la disciplina di cui agli artt. 1 della legge n. 336 del 1970 e 3 della legge n. 824 del 1971 va interpretata nel senso che la possibilità di superamento del numero massimo di aumenti periodici consentita dai vari ordinamenti, prevista dal citato art. 3, riguarda il solo caso in cui al momento della richiesta di applicazione del beneficio detto limite sia già stato raggiunto, e che invece, ove il beneficio sia chiesto precedentemente, non viene derogata la normativa generale e non può essere superato il numero complessivo di scatti dalla stessa previsto, mediante il riconoscimento di uno scatto ulteriore.
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)