Sez. L, Sentenza n. 5069 del 15/10/1985 (Rv. 442385 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AUTORIZZAZIONE DELL'INTERVENTO - RAPPORTO OBBLIGATORIO TRA L'INPS E I LAVORATORI - CARATTERE ESCLUSIVO - AZIONE DI COSTORO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AUTORIZZAZIONE DELL'INTERVENTO - RAPPORTO OBBLIGATORIO TRA L'INPS E I LAVORATORI - CARATTERE ESCLUSIVO - AZIONE DI COSTORO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
In ipotesi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ove il datore di lavoro, che ne faccia domanda, ottenga l'intervento della cassa integrazione guadagni, sorge un rapporto obbligatorio direttamente tra l'INPS (gestore della cassa) ed i lavoratori avente ad oggetto l'attribuzione della prestazione assicurativa, per il cui pagamento l'art. 12 d.l.l.T. 9 novembre 1945 n. 788 - con un meccanismo analogo a quello previsto per gli assegni familiari e riconducibile nell'ambito della figura della delegazione (art. 1269 cod. civ.) - indica come delegato ad anticipare l'integrazione salariale (con diritto a rimborso) lo stesso datore di lavoro. Quest'ultimo però rimane estraneo al rapporto obbligatorio, di tal ché l'eventuale mancata anticipazione dell'integrazione costituisce inadempimento per l'INPS che resta esposto all'Azione diretta dei lavoratori, i quali non possono agire nei confronti del datore di lavoro. (V 7246/83, mass n 431847; (V 5508/83, mass n 430443; (V 2938/83, mass n 427854; (V 2829/83, mass n 427746).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)