Sez. L, Sentenza n. 5508 del 30/08/1983 (Rv. 430443 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE - OBBLIGO DELL'INPS - ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - OMISSIONE - INADEMPIMENTO DI QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DI DETTO ISTITUTO - CONFIGURABILITÀ - AZIONE DEI LAVORATORI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE - OBBLIGO DELL'INPS - ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - OMISSIONE - INADEMPIMENTO DI QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DI DETTO ISTITUTO - CONFIGURABILITÀ - AZIONE DEI LAVORATORI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'i.N.P.S., sul quale grava l'Obbligo dell'integrazione salariale quale prestazione previdenziale dovuta, su contribuzione dei datori di lavoro e/o dello stato, si avvale, per l'erogazione, di un meccanismo analogo a quello previsto per gli assegni familiari e consistente nell'anticipazione (salvo conguaglio con le somme dovute a titolo contributivo) da parte del datore di lavoro, che ha veste di adiectus solutionis causa o di mandatario ex lege; ne consegue che - esaurendo il mandato ex lege i propri effetti nei rapporti interni fra ente e datore di lavoro e mettendo capo ad una indicazione di pagamento od assegnazione riconducibile, nonostante la fonte legale, nell'ambito della disciplina della delegatio solvendi - la mancata anticipazione dell'integrazione salariale da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento solo nei confronti dell'i.N.P.S., il quale resta esposto alla Azione diretta dei lavoratori aventi diritto, che, per contro, non possono agire per tale titolo nei confronti del datore di lavoro. (V 6130/80, mass n 409878; (Conf 2829/83, mass n 427746).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)