Sez. L, Sentenza n. 7246 del 03/12/1983 (Rv. 431847 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE - CORRESPONSIONE DA PARTE DELL'INPS - DISCIPLINA APPLICABILE - NEGAZIONE DEL BENEFICIO AD ALCUNI LAVORATORI - OMISSIONE DELL'ANTICIPAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - IMPUGNAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIALE DEL PREDETTO PROVVEDIMENTO NEGATORIO - LEGITTIMAZIONE DEI LAVORATORI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE - CORRESPONSIONE DA PARTE DELL'INPS - DISCIPLINA APPLICABILE - NEGAZIONE DEL BENEFICIO AD ALCUNI LAVORATORI - OMISSIONE DELL'ANTICIPAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - IMPUGNAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIALE DEL PREDETTO PROVVEDIMENTO NEGATORIO - LEGITTIMAZIONE DEI LAVORATORI.*
L'i.N.P.S. - sul quale grava l'Obbligo dell'integrazione salariale nel caso di riduzione o sospensione temporanea del lavoro per eventi non imputabili all'imprenditore ed ai dipendenti - si avvale, per la corresponsione di tale prestazione, dovuta nella sussistenza di determinate condizioni amministrativamente accertate, di un meccanismo paragonabile (in parte) a quello previsto per il pagamento degli assegni familiari e consistente nell'anticipazione dell'erogazione stessa da parte dell'imprenditore, il quale abbia richiesto ed ottenuto l'intervento della cassa per l'integrazione dei guadagni, salvo conguaglio con quanto da lui dovuto all'istituto a titolo contributivo. Pertanto, escluso che il rapporto (assicurativo) relativo all'Obbligo del versamento dell'integrazione intercorra direttamente ed esclusivamente tra il datore di lavoro e i dipendenti, legittimamente il primo omette di anticipare l'integrazione a quei lavoratori cui il provvedimento amministrativo abbia negato il beneficio, mentre gli stessi sono legittimati ad impugnare in via amministrativa e giudiziale tale provvedimento e hanno il diritto di richiedere il pagamento della prestazione assicurativa ad essi negata (nella specie, in quanto licenziati o dimissionari posteriormente alla domanda di ammissione) direttamente all'ente assicuratore (cassa). (V 6130/80, mass n 409878).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869, Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 8, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 9, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 10, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)