Sez. 1, Sentenza n. 9553 del 16/09/1993 (Rv. 483767 - 01)
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi - Sanzioni - Applicazione delle sanzioni - In genere | Società obbligata al pagamento di soprattasse o pene pecuniarie - Notificazione dell'avviso di mora al rappresentante della società - Legittimità - Previa notifica di avviso di accertamento ed iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione.
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi - Sanzioni - Applicazione delle sanzioni - In genere
L'avviso di mora è legittimamente notificato al rappresentante di una società obbligata al pagamento di soprattasse o pene pecuniarie senza che occorra la previa notifica di avviso di accertamento ed iscrizione a ruolo, atteso che l'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973 N. 602, che sancisce la responsabilità solidale del rappresentante per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie, non prevede alcun obbligo per l'ufficio finanziario di notificare all'obbligato solidale atto diverso dall'avviso di mora, senza che ciò comporti violazione di norme costituzionali.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)